NELLA FASE PRESIDENZIALE DEL GIUDIZIO DIVORZILE IL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL CONIUGE RIMANE UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL TENORE DI VITA ENDOCONIUGALE

Il marito è obbligato a corrispondere alla moglie separata un assegno di Euro 10.000,00 mensili quale concorso al suo mantenimento, oltre a quello dei figli non indipendenti.

Ricorre al Tribunale formulando domanda di divorzio e con essa la richiesta di eliminazione del contributo economico al coniuge, già titolare di redditi propri, sostenendo che l’assegno non è più parametrabile al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Il Tribunale di Padova, in sede di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti all’esito della comparizione dei coniugi, non ravvisando modifiche sostanziali alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, conferma le statuizioni economiche adottate in sede di separazione. Aderisce in particolare il Tribunale all’orientamento della Corte di Cassazione richiamato dagli avv.ti Fabris e Furlan secondo il quale l’assegno di divorzio trae la sua fonte dal venir meno del vincolo coniugale e quindi dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio.

Fino a quel momento, il contributo determinato anche nella fase presidenziale e quindi iniziale del procedimento divorzile rimane, comunque, un assegno di mantenimento non potendosi rivisitare il contributo economico alla luce dei diversi requisiti dell’assegno divorzile quando la pronuncia di scioglimento del matrimonio non è ancora stata emessa e potrebbe non essere neppure emessa se per qualche ragione le parti non proseguissero il giudizio.