È valido il vincolo di destinazione costituito dagli (ex) amministratori a garanzia del piano di concordato preventivo di un Srl

Il Tribunale di Vicenza, accogliendo le argomentazioni difensive svolte dagli avvocati Fabris e Furlan per conto della Procedura di concordato preventivo, rigetta le domande di caducazione del vincolo formulate da un creditore.

La vicenda: due (ex) amministratori di una società ammessa al concordato preventivo avevano costituito un vincolo su alcuni immobili personali al fine di destinare parte del ricavato della vendita di tali beni alla soddisfazione dei creditori della società e quindi a garanzia del buon esito del piano concordatario di quest’ultima, omologato dal Tribunale di Vicenza.

Un creditore particolare degli amministratori – che era al contempo anche creditore della società ammessa al concordato – chiedeva giudizialmente la dichiarazione di nullità del predetto vincolo ritenendo che l’interesse perseguito (il buon esito della procedura concordataria) fosse estraneo a quelli che – per legge – sono considerati meritevoli di tutela.

Affermava quindi illecita la costituzione del vincolo che andava a comprimere il patrimonio degli amministratori in danno dei loro creditori diretti e comunque chiedeva di dichiarare l’atto inefficace nei suoi confronti.

La Sentenza del Tribunale totalmente favorevole al mantenimento del vincolo di destinazione si segnala perché – non solo – ribadisce la ‘meritevolezza’ di un’operazione frequentemente utilizzata nell’ambito delle procedure concordatarie ma soprattutto perché attua uno specifico bilanciamento tra gli interessi del creditore particolare del socio con i diritti e obblighi che allo stesso fanno capo in quanto creditore della società, conferendo prevalenza a questi ultimi.

Questo il ragionamento condotto dal Tribunale:

– il concordato preventivo omologato in via definitiva dal Tribunale è obbligatorio e vincolante per tutti i creditori ammessi al concorso, anche se dissenzienti;

– la proposta di concordato omologata comprendeva la destinazione dei beni personali degli amministratori ed alla stessa il creditore non si è opposto;

– pertanto lo stesso creditore non può pretendere di invalidare il vincolo che di tale proposta costituisce attuazione anche se potenzialmente lesivo dei propri diritti come creditore diretto o particolare degli amministratori.