Il Tribunale di Treviso si è espresso in merito all’iter logico da seguire, sulla scorta dei criteri richiamati dalle Sezioni Unite della Cassazione, per stabilire se attribuire o meno l’assegno divorzile: il giudice deve verificare anzitutto se sussista un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi, con l’esercizio di eventuali poteri istruttori d’ufficio; se non vi è uno squilibrio, non c’è diritto al percepimento mentre, in caso contrario, si dovrà comprendere quali ne siano le ragioni.
Nel corso del procedimento per divorzio di un noto professionista in quiescenza, il Tribunale di Treviso ha valutato che, pur a fronte di un divario economico/reddituale tra ex coniugi, non emergevano ragionevoli e significative rinunce e/o sacrifici compiuti dalla moglie in costanza di matrimonio tali da legittimare la conferma – a titolo di assegno divorzile – dell’importo mensile di oltre Euro 5.000,00 stabilito consensualmente all’atto della separazione.
Il Tribunale ha quindi accolto la richiesta di riduzione di oltre la metà dell’assegno mensile a carico del marito, ancor prima dello svolgimento dell’istruttoria. Istruttoria volta anche a determinare la capacità lavorativa della moglie seppur mai più occupata per oltre 25 anni a seguito il fidanzamento con il facoltoso marito.
La controversia si è chiusa con il versamento una tantum di un assegno divorzile in misura pari a dieci mensilità dell’assegno mensile ridotto.