L’avv. Ganeo ha collaborato con l’avv. Fabris nell’assistenza ai familiari di un soggetto deceduto a seguito di un sinistro stradale in una controversia civile promossa avanti al Tribunale di Treviso al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del congiunto.
Depositata la Consulenza Tecnica d’Ufficio è stato raggiunto un accordo con la Compagnia assicurativa del convenuto che non solo ha riconosciuto ai familiari il risarcimento nonostante la perizia avesse individuato il de cuius quale principale responsabile del sinistro per non aver rispettato la precedenza ma, con sorprendente e innovativa posizione, ha liquidato un considerevole importo per il danno da perdita del rapporto parentale anche alla nipote minorenne del defunto, pur non convivente con il nonno.
Alla richiesta dei legali che diversamente pretendevano la soluzione giudiziale, la Compagnia ha ritenuto di aderire al recente principio giurisprudenziale secondo il quale va riconosciuto al nipote il pregiudizio non patrimoniale per la morte del nonno anche in difetto di rapporto di convivenza e sebbene alla data dell’evento luttuoso la nipote avesse appena due anni.
Circostanza quest’ultima che rendeva opinabile l’esistenza di un legame affettivo tale da configurare il danno da perdita del rapporto parentale in capo alla piccola nipote.