Un recente arresto della Corte di Cassazione (Ordinanza nr. 17183 del 14.8.2020) ha rivisto in maniera innovativa il tema dell’assegno di mantenimento riconoscendo che al raggiungimento della maggiore età grava sul figlio l’onere di dimostrare il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica.
L’obbligo del genitore di versare il mantenimento al figlio cessa nel momento in cui il giovane raggiunge l’indipendenza economica, intesa ora in maniera innovativa.
Il figlio viene riconosciuto economicamente sufficiente quando è in grado di procurarsi quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, dunque in presenza di retribuzione idonea a consentire un’esistenza dignitosa. Non è più rilevante il mancato rinvenimento di un occupazione coerente con il percorso di studi effettuato o con le aspettative del giovane.
L’indipendenza economica del figlio maggiorenne non è più una circostanza di fatto ma è legata alla dimostrazione, da parte del figlio, di capacità di percepire un qualsiasi reddito.
Il Tribunale di Belluno ha accolto la tesi dell’avv. Fabris e dato continuità al nuovo orientamento, riconoscendo che “..i figli maggiorenni sono tenuti ad impegnarsi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.