Interpretazione del contratto di patrocinio.

Uno Wealth Advisor incaricava un noto avvocato penalista di assisterlo in un processo penale in cui era imputato per reati finanziari.

Il contratto di patrocinio prevedeva un compenso determinato, oltre a un success fee in caso di assoluzione all’esito del primo grado di giudizio.

Lo Studio Legale Fabris & Partners (Avv.ti Fabris e Vidal) otteneva, nell’interesse del collega penalista, decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi maturati in base al contratto di patrocinio.

Il Consulente finanziario si opponeva deducendo che il compenso fosse eccessivo (e quindi contrario a buona fede) e che il success fee non fosse dovuto in quanto l’assoluzione non era stata pronunciata per uno dei  reati contestati, in quanto dichiarata la prescrizione.

L’ordinanza del Tribunale di Padova, che merita di essere segnalata, ha affermato due importanti principi.

Nessuna norma attribuisce al Giudice un potere generale di ridurre d’ufficio il compenso pattuito tra l’avvocato e il cliente in assenza di una specifica patologia del contratto (che deve essere dimostrata da chi ne afferma l’esistenza).

Qualsiasi accordo deve essere interpretato non solo in base al senso letterale delle parole, ma anche secondo il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto.

Quindi, seppure il contratto prevedeva il success fee per il solo caso di assoluzione, il Giudice ha ritenuto – valutando il comportamento dell’ex cliente ed in particolare l’avvenuto spontaneo pagamento di parte del compenso senza alcuna contestazione – che il termine “assoluzione” fosse da intendersi come “esito favorevole antitetico alla condanna”, e quindi comprensivo anche del proscioglimento per prescrizione.