Una società di trasporto era stata incaricata da altro vettore, successivamente ammesso alla procedura di concordato preventivo, di eseguire per conto di una multinazionale una serie di viaggi.
Non essendo stata pagata dal vettore la società che aveva svolto i trasporti si rivolgeva allo Studio per recuperare il proprio ingente credito nei confronti della multinazionale.
L’avv. Fabris, con la collaborazione dell’avv. Viani, agiva quindi in via diretta nei confronti del mittente a fronte la possibilità riconosciuta al subvettore dall’art. 7 ter del D. Lgs. 286/2005.
Si opponeva la multinazionale sul presupposto che l’eventuale pagamento diretto in favore del subvettore, anziché al vettore in concordato preventivo, avrebbe comportato una violazione della par condicio creditorum in quanto la società di trasporti avrebbe percepito l’intero credito a differenza degli altri creditori del concordato.
Nono solo: la mittente si dichiarava esente dall’obbligo di pagamento diretto al subvettore avendo già saldato il corrispettivo dei viaggi al proprio vettore.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta dallo Studio Fabris valorizzando l’assunto che il pagamento che riceve il subvettore con l’azione diretta non avviene con risorse della massa concorsuale e quindi non lede il diritto degli altri creditori.
E’ inoltre irrilevante che il mittente in precedenza avesse già corrisposto il prezzo del trasporto al vettore e il doppio pagamento degli stessi viaggi non costituisce valida giustificazione per sottrarre il mittente dalla propria responsabilità e dall’azione diretta da parte del subvettore.