Gli avv.ti Lodovico Fabris e Simone Cecchin hanno assistito il socio accomandante di una SAS (Società in accomandita semplice) in una controversia contro l’unico socio accomandatario.
Quest’ultimo da un lato aveva utilizzato la cassa sociale per pagare debiti personali, attribuendosi utili in misura non proporzionale alla propria partecipazione societaria; dall’altro lato aveva sistematicamente negato all’accomandante informazioni sull’andamento della società e sui dati contabili della stessa: il socio accomandatario aveva quindi violato sia l’obbligo di cui all’art.2256 c.c. di non fare uso personale dei beni sociali, sia l’art.2320 co III c.c. e le disposizioni dei patti sociali che riconoscevano ai soci non amministratori un’ampia facoltà di controllo della gestione sociale.
In accoglimento del ricorso d’urgenza proposto nell’interesse dell’accomandante il Tribunale di Vicenza ha disposto l’esclusione con effetto immediato del socio accomandatario.
A seguito dell’ordinanza di esclusione l’accomandante nominava un amministratore provvisorio per il compimento di atti di ordinaria amministrazione e senza l’assunzione della carica di socio accomandatario
In sede di reclamo il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, riqualificava la fattispecie, ritenendo che le violazioni dedotte non fossero tali da far venir meno in capo all’accomandatario la qualità di socio, ma gli revocava comunque ogni facoltà di amministrare la società.