E’ necessario un interesse ad agire attuale e concreto per l’autonoma azione di garanzia fra co-amministratori.

Gli avv.ti Lodovico Fabris e Simone Cecchin hanno assistito un amministratore convenuto in un autonomo giudizio da un altro amministratore che chiedeva di essere manlevato dei danni che potessero derivargli dall’esito di altra e diversa controversia intentagli da alcuni azionisti.

La domanda di manleva era stata formulata con autonomo giudizio per supplire alla decadenza della chiamata in garanzia in cui l’attore era incorso in un precedente procedimento.

Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa ha respinto la domanda, ritenendola inammissibile per carenza d’interesse ad agire ex art.100 cpc, in quanto detto interesse nel caso di autonoma domanda di garanzia o manleva può dirsi esistente soltanto nel momento in cui vi sia la condanna del garantito / richiedente la manleva.

Se dunque in forza del disposto dell’art. 32 c.p.c., l’azione di garanzia o manleva può essere proposta nella causa principale (per consentire al garantito di munirsi di un titolo giudiziale di accertamento del suo diritto alla garanzia e di condanna del garante nello stesso processo in cui vi sia pronuncia di condanna nei confronti di esso garantito), non appare per contro ammissibile, non sussistendo un interesse attuale e concreto ad agire, proporre una autonoma domanda di garanzia o manleva in giudizio autonomo dal “principale” non essendo stato condannato colui che assume di dover essere garantito o manlevato e dunque non risultando sussistente al momento della proposizione della domanda alcun obbligo di garanzia e manleva.