Lo studio in persona degli avvocati Fabris e Cecchin assiste un investitore privato che ha subito un danno economico enorme in conseguenza di una serie di operazioni finanziarie, consistenti in derivati su titoli rientranti nella categoria del contratto di “option” (“call options” e “put options”). Fallito il tentativo di mediazione, è stato avviato il giudizio civile nei confronti della Banca per accertare la nullità dei contratti per la violazione delle norme speciali, anche regolamentari, che pretendono la forma scritta del contratto quadro di intermediazione finanziaria e dei singoli contratti e/o ordini di esecuzione delle operazioni finanziarie. È stato altresì chiesto il risarcimento del danno per violazione delle norme, anche regolamentari, che disciplinano il comportamento degli intermediari finanziari e impongono alla banca di dare adeguata informazione ai clienti sulla tipologia e s ull’adeguatezza dell’investimento e di segnalare i conflitti di interesse. Infatti – nel caso – l’istituto di credito aveva posto a garanzia del conto affidato, nel quale l’investitore operava, azioni della stessa banca.
Quest’ultima aveva evidente interesse a far sì che il cliente non rientrasse dello scoperto o non disinvestisse nei derivati seppur in perdita. Se il cliente già in perdita si fosse fermato l’istituto avrebbe comunque dovuto realizzare la vendita ( in quel momento storico non semplice) delle proprie azioni non quotate.