Cassazione: confermata la revoca dell’assegno divorzile se non è provato il collegamento tra disparita’ economica e sacrificio di un coniuge a favore della famiglia

Con Ordinanza n. 18682 del 2025 la Corte di Cassazione ha confermato l’esclusione del diritto all’assegno divorzile per l’ex coniuge meno abbiente.

La Corte ha condiviso le motivazioni dei giudici di merito, secondo cui non era stata fornita prova che lo squilibrio economico tra gli ex coniugi fosse effetto di rinunce professionali dell’ex moglie durante il matrimonio, tali da giustificare una funzione compensativo-perequativa dell’assegno. La stessa aveva, anzi, continuato a svolgere attività professionale in qualità di architetto, anche per le aziende dell’ex marito, senza risultare aver sacrificato opportunità lavorative in modo significativo e documentato.

La Suprema Corte ha ribadito che l’assegno divorzile ha natura perequativa-compensativa solo quando lo squilibrio economico sia causalmente riconducibile a scelte condivise di sacrificio professionale per esigenze familiari. In mancanza di tale prova, l’assegno può giustificarsi solo per ragioni assistenziali, che nella specie non ricorrevano.

La resistente ha visto confermare in via definitiva l’impostazione difensiva dello Studio Fabris che evidenziava l’autonomia economica dell’ex coniuge, la disponibilità di beni e fonti di reddito diretti e indiretti nonché l’assenza di un nesso causale tra l’eventuale squilibrio patrimoniale e scelte matrimoniali di rinuncia.