La vicenda: una coppia di anziani convive per oltre 10 anni nella casa di proprietà di uno solo dei due. La convivenza di fatto non viene mai regolamentata né dichiarata in Comune come previsto dalla legge 76/2016 (c.d. legge Cirinnà).
Alla morte del proprietario dell’immobile, i figli-eredi legittimi chiedono alla convivente di rilasciare l’abitazione. A fronte del rifiuto di quest’ultima, che invoca il diritto di continuare a vivere nell’immobile per cinque anni come previsto dalla legge sopra citata, gli eredi oppongono che la convivenza non è mai stata dichiarata in Comune e che la signora non ha neppure la residenza anagrafica presso la casa in questione, non potendo quindi beneficiare di quanto previsto dalla legge Cirinnà.
Approfittando dell’assenza momentanea della signora dalla casa, gli eredi ne prendono possesso, impendendole di fare ritorno. Si stabilisce nell’immobile un nipote ex filio del defunto con la propria famiglia, invocando lo stato di necessità.
L’avvocato Furlan presenta quindi azione di reintegrazione avanti il Tribunale di Padova il quale – con provvedimento del 17.4.2025 – concede la tutela richiesta, ordinando agli eredi di rilasciare l’abitazione entro 30 giorni.
Il Tribunale attribuisce rilievo alla convivenza di fatto protrattasi nel tempo, a prescindere dalla formalità anagrafica e aderisce alla giurisprudenza di legittimità che consente al convivente more uxorio, quale detentore qualificato dell’immobile, di esperire l’azione di spoglio anche contro gli eredi del proprietario ospitante. In particolare, il Tribunale conferma che la dichiarazione anagrafica di cui alla L. n. 76 del 2016 non è l’unico elemento per appurare l’effettiva esistenza fattuale di una stabile convivenza.