Violazione del divieto di attività concorrenziale da parte dell’agente: il preponente può recedere in tronco

Una nota società operante nel mercato nazionale ed internazionale nel settore delle carte da gioco e dei giochi da tavolo in genere si avvale dell’assistenza dell’Avv. Fabris e dell’avv. Vidal nel contenzioso con i propri agenti.

A fronte di una partnership commerciale tra la cliente e una società svizzera, un agente plurimandatario riceveva dalla preponente l’incarico di promuovere la vendita di prodotti contraddistinti dal noto marchio in titolarità della società svizzera.

Terminata la partnership suddetta, i prodotti venivano eliminati dal catalogo della preponente, e pochi giorni dopo l’agente assumeva l’incarico di promuovere la vendita degli stessi articoli per una diversa società nello stesso territorio.

La preponente decideva quindi di recedere in tronco per giusta causa dal rapporto di agenzia.

Il Tribunale di Napoli, chiamato a risolvere la controversia instaurata dall’ex agente per ottenere il pagamento delle indennità di fine rapporto, rigettava il ricorso e accoglieva integralmente le tesi prospettate dallo Studio affermando che l’agente ha violato il divieto di compiere attività in concorrenza, posto che la condotta sopra descritta è idonea a causare uno sviamento di clientela.

Dichiarava pertanto la legittimità del recesso in tronco della preponente.