La Corte di Cassazione ha confermato la validità degli accordi stipulati tra i coniugi durante il matrimonio, con i quali essi stabiliscono in anticipo come regolare i propri rapporti personali e patrimoniali in caso di futura crisi (Ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025).
La pronuncia – in continuità con altre precedenti conformi – riconosce la possibilità di concludere patti in un momento in cui la crisi non è ancora presente e le parti possono quindi agire in modo più libero e consapevole. Fino a poco tempo fa, simili accordi erano considerati nulli.
Le applicazioni pratiche sono molteplici.
Ad esempio, in tema di contribuzione ai bisogni della famiglia, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze; in caso di separazione, di regola, non sorge un diritto al rimborso per le spese sostenute in maniera indifferenziata. Un accordo preventivo può tuttavia derogare a tale principio, modulando meglio le forme di contribuzione volontaria e rispecchiando le effettive capacità economiche, così da riequilibrare gli apporti in caso di crisi.
Analogamente, i patti possono disciplinare le conseguenze di attribuzioni patrimoniali, prestiti o garanzie disposte tra i coniugi durante il matrimonio e in ragione dello stesso, per evitare che in caso di crisi ci possa essere uno squilibrio a danno di uno dei coniugi o conseguenze non volute o non più giustificate con il venir meno del vincolo.
Resta fermo che, qualora l’accordo riguardi aspetti personali e patrimoniali inerenti a figli minori, la sua validità è subordinata al controllo giudiziale, al fine di escludere che le decisioni adottate possano incidere negativamente sulla loro condizione.
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