L’avv. Cecchin ha prestato consulenza
ad un socio di una SNC che lamentava indebiti prelievi dai conti correnti della
società da parte dell’altro socio. Sono stati riscontrati i presupposti per
ottenere ex art. 2287 comma III c.c l’esclusione in via giudiziale del socio
inadempiente.
Nelle more dell’esclusione è stato inoltre suggerito di procedere con la revoca
all’altro socio della facoltà di amministrare ex art. 2259 c.c stante
l’esistenza di una giusta causa.
Non applicandosi analogicamente la norma dettata in tema di esclusione si è
appurata la possibilità di una revoca giudiziale dell’amministratore di SNC
anche in presenza di soli due soci.