Omologato l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento con nuova finanza prestata da istituti bancari

L’avv. Bessegato e l’avv. Polloniato hanno concluso una procedura ex L. 3/2012 in relazione alla sovraesposizione debitoria di un cliente che, in mancanza dei requisiti di legge per l’assoggettamento a fallimento, non poteva avvalersi dell’esdebitazione.

I creditori hanno approvato l’accordo di composizione della crisi – omologato poi dal Tribunale – che prevedeva, tra l’altro, il trasferimento di beni immobili all’interno del nucleo familiare (e quindi tra gli stretti congiunti del debitore) ed il conseguimento di un finanziamento (nuova finanza) da istituti bancari.