LE NOVITÀ RECATE DALLE SEZIONI UNITE SULL’ASSEGNO DI DIVORZIO: LA RILEVANZA DELLE SCELTE DI INDIRIZZO FAMILIARE

Dopo la rivoluzionaria sentenza del 11 maggio 2017 nr. 1150 che ha abbandonato il riferimento al parametro del tenore di vita coniugale sostituendolo con quello dell’autosufficienza economica del richiedente, vi sono state numerose decisioni di legittimità e di merito che hanno aderito all’idea di attribuire rilevanza al parametro dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno divorzile.

Un novero più ristretto di pronunce ha invece criticato il nuovo orientamento sottolineando l’esigenza di tutelare il coniuge “debole” che in ragione della prolungata dedizione alla famiglia ha rinunciato ad una certa carriera professionale e si trovi, dopo la fine del matrimonio, in condizioni economico-patrimoniali di netta disparità rispetto al consorte.  

Era quindi necessario l’intervento chiarificatore delle le Sezioni Unite che, con la sentenza nr. 18287/2018, ha imposto di valutare la sussistenza o meno del diritto a percepire l’assegno di divorzio sulla base dei parametri indicati nell’art. 5 della Legge sul divorzio.

Questi criteri sono: 1. le condizioni dei coniugi; 2. delle ragioni della decisione (di separarsi);3. Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; -4. il reddito di entrambi e 5.la durata del matrimonio.

Il nuovo orientamento è caratterizzato dall’abbondo definitivo del criterio del tenore di vita coniugale per concentrarsi sul profilo della “meritevolezza” del richiedente assegno, che dev’essere valutata in base ai criteri enunciati dalla normativa divorzile.