Il procacciamento d’affari è il contratto con il quale un soggetto, senza vincolo di stabilità e in via occasionale, segnala all’imprenditore una possibile commessa.
Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto a un procacciatore d’affari, assistito dagli avv.ti Bessegato e Ganeo, il diritto alla provvigione per la segnalazione di una fornitura di arredi di un importante albergo di Roma.
Secondo il Giudice, pur in mancanza di un contratto formale, l’introduzione alla società proprietaria della struttura alberghiera, operata dal procacciatore, ha consentito all’impresa di svolgere il progetto di ristrutturazione dell’hotel e ottenere commesse per tutte le fasi dei lavori, proseguiti per anni.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni dell’impresa ritenendo irrilevante che in corso d’opera siano cambiati i referenti la proprietà dell’albergo o intervenuti altri mediatori, dal momento che la stipula dei contratti – e quindi la conclusione dell’affare – andava direttamente riferita al contatto segnalato dal procacciatore cliente dello Studio.
L’azienda è stata quindi condannata a corrispondere al cliente dello Studio la provvigione nella misura del 13% del complessivo valore dell’affare, con grande soddisfazione per il procacciatore.