Contratto d’appalto, credito da ingiunzione. Controcredito della stazione appaltante, ammissione nel passivo. Non compensabilità

Lo studio, in persona dell’Avv. Urbano Bessegato, assiste una procedura di fallimento di una società nel recupero di un credito derivante dall’esecuzione di lavori di appalto svolti  prima del fallimento.

La debitrice ha opposto il decreto ingiuntivo chiedendo non solo che il credito del fallimento non sia riconosciuto ma anzi che la Procedura sia condannata  al risarcimento dei danni causati dall’inadempimento delle obbligazioni gravanti sull’appaltatore.

Infatti la società aveva interrotto i lavori a seguito del fallimento.

Il Tribunale accogliendo l’eccezione dell’Avv. Bessegato, difensore della procedura, ha ritenuto che eventuali  diritti a contenuto patrimoniale (come il risarcimento dei danni) siano azionabili  nei confronti del fallimento solo attraverso l’ azione di accertamento del passivo da attuarsi avanti la sezione fallimentare.

Quindi le domande svolte dalla stazione appaltante sono state dichiarate improcedibili e la committente è stata condannata a pagare integralmente il credito della  fallita,  a beneficio della massa dei creditori.